Le aziende alberghiere sono strutture ricettive che forniscono un alloggio. Si distinguono in:
- alberghi o hotel quando offrono alloggio prevalentemente in camere
- residenze turistico alberghiere quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina
- albergo diffuso quando sono strutture ricettive a gestione unitaria, realizzate in edifici con caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali tipiche dei luoghi e coerenti con il contesto urbano e insediativo
- condhotel quando di tratta di un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare i limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n. 13, art. 4, com. 1, lett. b).
Se prevalgono le camere si parla di albergo, se prevalgono gli appartamenti si parla di residenze turistico alberghiere. Per le residenze turistico alberghiere la durata della permanenza non può essere inferiore a sette giorni. Gli alberghi diffusi forniscono alloggio anche in stabili separati, purché distanti non oltre trecento metri dall’edifico principale in cui sono ubicati i servizi comuni (servizio di ricevimento e portineria, servizi accessori generali e eventuale servizio di ristorazione).
Gli alberghi possono distinguersi in:
- motel: è un albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio. I posti macchina o imbarcazione devono essere dello stesso numero delle camere o suites degli ospiti maggiorate del 10%. Offre anche servizi di ristorante, tavola calda o fredda e di bar, servizi di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio
- villaggio albergo: è un albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili che fanno parte di uno stesso complesso inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti
- albergo mublè o garnì: è un albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante
- albergo-dimora storica: è un albergo situato in un immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle
- albergo-centro benessere: è un albergo dotato di impianti e attrezzature per servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle.
Un albergo può anche essere chiamato "hotel" o "grand hotel" e "grande albergo" per gli alberghi con quattro o cinque stelle.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
I requisiti specifici previsti per l'esercizio dell'attività alberghiera sono elencati nel Regolamento regionale 24/10/2008, n. 17.
I requisiti specifici previsti per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso sono elencati nel Regolamento regionale 03/08/2015, n. 7.
I requisiti specifici previsti per i condhotel sono elencati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n. 13.
Approfondimenti
Il titolare della struttura ricettiva, sulla base dei requisiti individua la classificazione della struttura secondo la modalità prevista dal Regolamento regionale 24/10/2008, n. 17, art. 8 e la indica all'interno della SCIA.
Le attività ricettive destinate ad albergo diffuso hanno classificazione unica.
Il Comune trasmette, mediante posta elettronica certificata (PEC), la SCIA alla Provincia per la verifica della classificazione.
Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).
Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.
Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette/non soggette a programmazione territoriale.
In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.