Le strutture ricettive non alberghiere comprendono:
- guest house o affittacamere
- ostelli per la gioventù
- hostel o ostelli
- case e appartamenti per vacanze
- case per ferie
- bed & breakfast
- country house o residenze di campagna
- rifugi montani
- case del camminatore
- rifugi escursionistici
- alloggi di uso turistico.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
I requisiti specifici previsti per l'esercizio dell'attività sono elencati nel Regolamento regionale 07/08/2015, n. 8.
Approfondimenti
Le guest house o affittacamere sono strutture situate in immobili gestite in forma imprenditoriale dove vengono forniti servizi di alloggio ed eventualmente servizi complementari.
Sono composte da un massimo di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile ed accessibili dal medesimo ingresso su strada e sono dotate di un soggiorno, di una cucina o di un angolo cottura annesso al soggiorno.
Gli ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate, gestite in forma non imprenditoriale, finalizzate ad offrire soggiorno e pernottamento, per periodi limitati e non superiori a 60 giorni continuativi, a giovani, a gruppi di giovani ed eventuali loro accompagnatori. Negli ostelli possono essere ospitati anche altri soggetti con finalità di turismo sociale, culturale, sportivo e religioso.
Gli ostelli per la gioventù possono essere gestiti da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, cooperative sociali e associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile.
Gli hostel o ostelli sono strutture attrezzate, gestite in forma imprenditoriale, finalizzate ad offrire il soggiorno ed il pernottamento a famiglie o a gruppi di turisti e sono dotate di spazi comuni aventi servizi maggiormente attrezzati rispetto a quelli offerti dagli ostelli della gioventù. Il soggiorno ed il pernottamento offerto non possono superare i 60 giorni continuativi.
Le case e gli appartamenti per vacanze sono strutture destinate ad abitazione e arredate, da destinare a uso dei turisti, collocate in uno o più stabili ubicati nel medesimo territorio comunale e gestite in forma non imprenditoriale o imprenditoriale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero di case e appartamenti per vacanze sia pari o superiore a tre.
Le case e gli appartamenti per vacanze sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e al loro interno non possono esservi persone residenti né domiciliate.
Le case per ferie sono strutture gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici o privati, o da associazioni e organismi operanti statutariamente senza fine di lucro con lo scopo di conseguire finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive.
Le strutture sono arredate per fornire un soggiorno temporaneo a gruppi o a soggetti singoli, compresi i dipendenti delle aziende e i relativi familiari. Tali strutture sono altresì destinate a centri vacanze per minori, colonie o case religiose di ospitalità.
Non rientrano in questa tipologia le case di convivenza religiosa e le tipologie ricettive disciplinate dalla normativa regionale sull’assistenza ai malati e alle persone anziane.
I bed & breakfast (b&b) sono strutture situate in immobili che erogano ospitalità e servizio di prima colazione, dotate di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, e aventi un massimo di quattro camere da destinare agli ospiti, con un totale massimo consentito di posti letto calcolati sulla base della metratura e, comunque, non superiore complessivamente a otto. Il titolare o il gestore deve avere la residenza nella struttura e si riserva una camera da letto all’interno della stessa.
I bed & breakfast possono avvalersi di strumenti di promo commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.
Le country house o residenze di campagna sono strutture ubicate al di fuori dei centri urbani e dal territorio di Roma Capitale e situate in contesti rurali di interesse naturalistico e paesaggistico. Il servizio offerto in tali strutture oltre all’ospitalità include altresì l’eventuale esercizio di attività didattico ricreative, ludiche e sportive all’interno di aree finalizzate alla fruizione di beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.
Le country house sono gestite unitariamente in forma imprenditoriale e continuativa e sono localizzate in fabbricati rurali non a servizio di aziende agricole, in ville, case padronali o casali e offrono ospitalità in camere o appartamenti con eventuali servizi autonomi di cucina. Tali strutture, con una capacità ricettiva massima di pernottamento di trenta posti letto, possono essere comprese all’interno del fabbricato principale o inserite in uno o più immobili limitrofi facenti parte dello stesso nucleo rurale e della medesima pertinenza di terreno, avente una estensione non inferiore a cinquemila metri quadrati.
Nelle country house possono essere somministrati alimenti e bevande ai soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente.
I rifugi montani sono strutture ubicate in alta montagna e comunque ad una quota non inferiore a mille metri, di proprietà o in gestione a privati, enti o associazioni senza scopo di lucro e operanti nel settore dell’escursionismo, ascensionismo o alpinismo. Tali strutture sono custodite ed aperte al pubblico e sono predisposte per assicurare il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino agli ospiti.
Tali strutture dispongono di un locale per il ricovero di fortuna accessibile dall’esterno anche nei periodi di chiusura e dotato di idonee attrezzature dedicate allo scopo.
Durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero è comunque garantito per l’intero arco delle 24 ore.
Le case del camminatore sono strutture ricettizie ubicate lungo i tracciati della rete dei cammini della Regione (RCL) o in un raggio non superiore ai 500 metri dal tracciato. Tali strutture di proprietà privata, di enti o di associazioni senza scopo di lucro offrono ospitalità nella forma del donativo ai pellegrini e camminatori fornendo alloggio e servizi, compreso l’eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
I rifugi escursionistici sono strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone di montagna o collinari, posizionati a quote inferiori a mille metri, di proprietà o in gestione a privati enti o associazioni senza scopo di lucro e operanti nel settore dell’escursionismo. I rifugi escursionistici sono ubicati fuori dai centri abitati, in luoghi favorevoli allo svolgimento di attività all’aria aperta quali, in particolare, parchi, aree naturali protette, itinerari escursionistici frequentati da escursionisti e raggiungibili da sentieri, strade forestali o percorribili da mezzi di trasporto ordinario.
Tali strutture dispongono di un locale per il ricovero di fortuna accessibile dall’esterno anche nei periodi di chiusura e dotato di idonee attrezzature dedicate allo scopo.
Gli alloggi per uso turistico sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina all’interno delle quali è possibile offrire, i modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell’abitazione.
I proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo dispongono di un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo comune, possono offrire ospitalità ai turisti anche per un solo giorno di pernottamento, fatto salvo il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.
I titolari o i gestori delle strutture ricettive extralberghiere, esclusi gli alloggi di uso turistico, devono indicare all'interno della segnalazione certificata di inizio attività la classificazione, la denominazione e la tipologia di appartenenza delle stesse, come previsto dal Regolamento regionale 07/08/2015, n. 8, art. 13.
La denominazione di una struttura ricettiva extralberghiera non può essere uguale o simile a quella utilizzata da altre strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta o di albergo diffuso e dalla medesima tipologia extralberghiera presenti sul territorio comunale (Regolamento regionale 07/08/2015, n. 8, art. 16). La denominazione completa è indicata nell’insegna o nella targa della struttura la cui affissione è obbligatoria.
Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).
Le strutture ricettive extralberghiere, a esclusione delle case e appartamenti per vacanza e degli alloggi di uso turistico, possono effettuare la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare le strutture in conformità alle finalità sociali delle stesse. Per l'esercizio dell'attività è necessario presentare notifica sanitaria.
Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico è necessario presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande.
Per esercitare l'attività è necessario soddisfare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
I titolari o i gestori di esercizi ricettivi e i soggetti che offrono ospitalità in alloggi per uso turistico devono richiedere il Codice identificativo Regionale attraverso il Portale istituzionale regionale, utilizzando l'apposita sezione denominata “Codice identificativo Regionale - Strutture ricettive Extralberghiere”, come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale 24/10/2017, n. 666.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito istituzionale di Regione Lazio.
I titolari o i gestori di esercizi ricettivi e i soggetti che offrono ospitalità in alloggi per uso turistico devono provvedere, ai fini della rilevazione statistica alla trasmissione telematica dei dati sui flussi turistici relativi agli arrivi e partenze degli ospiti entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello della rilevazione.
Per utilizzare il servizio è necessario registrarsi scrivendo all’indirizzo e-mail supportoradar@visitlazio.com indicando:
- nome e cognome del titolare/richiedente
- e-mail per username (che non sia una PEC o già in uso per altre strutture ricettive registrate su Radar - Raccolta Dati Regionali)
- recapito telefonico.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito istituzionale dell'Osservatorio del Turismo della Regione Lazio.