Gli stabilimenti balneari sono strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree demaniali, recintate, per la sosta di turisti, in allestimenti minimi costituiti da unità fisse, semifisse, mobili anche prefabbricate.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Approfondimenti
Prima di presentare segnalazione certificata di inizio attività è necessario fare domanda di concessione demaniale marittimo ad uso turistico secondo le modalità previste dal sistema informativo del demanio marittimo (SID)
Il rilascio, il rinnovo e la variazione della concessione ha luogo nel rispetto del piano comunale delle coste (PCC), del Regio Decreto 30/03/1942, n. 327, e delle ulteriori direttive comunitarie, nazionali e regionali.
La durata delle concessioni per finalità turistico-ricreativa è fissata ordinariamente in sei anni. Per le concessioni non produttrici di reddito la relativa durata è stabilita dal PCC.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Rientrano tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, in particolare:
- gli stabilimenti balneari
- spiagge libere con servizi
- le spiagge libere
- i punti di ormeggio
- gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio
- l’esercizio del noleggio di imbarcazioni e natanti in genere
- la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive.
Lo svolgimento delle attività oggetto della concessione è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al SUAP competente (Legge regionale 06/08/2007, n. 13, art. 53).
Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette/non soggette a programmazione territoriale.
In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.