Il Decreto legislativo 29/03/2004, n. 99 introduce la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), che sostituisce l'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP).
È imprenditore agricolo professionale colui che:
- possiede conoscenze e competenze professionali
- dedica alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo
- ricava dalle attività agricole almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
Nel caso in cui l’imprenditore operi in zone svantaggiate, i requisiti minimi sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25%.
Lo status di imprenditore agricolo professionale, oltre che alle persone fisiche viene riconosciuto anche alle persone giuridiche quali le società di persone, cooperative e di capitali, qualora abbiano come oggetto sociale esclusivamente l’esercizio delle attività agricole.
Si può richiedere l'attestazione (intendendo rientrare nella casistica di cui al Decreto legislativo 29/03/2004, n. 99, art. 1) oppure il rilascio del certificato definitivo di imprenditore agricolo professionale (essendo già in possesso dei requisiti o avendoli raggiunti).
Per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- titolo di studio di livello universitario nel campo agrario, forestale o veterinario
- diploma di scuola media superiore a indirizzo agrario
- attestato di superamento di esame finale di specifici corsi per il conseguimento di qualifiche idonee alla conduzione aziendale
- esperienza continuativa di almeno un biennio, riferito al quinquennio precedente alla data di ammissibilità della richiesta, dell'attività di imprenditore agricolo (documentati con possesso di partita IVA in qualità di titolare di azienda agricola) o comunque dell'attività agricola.
Il possesso del requisito del tempo di lavoro deve essere verificato confrontando il tempo che l'imprenditore agricolo dedica all'attività agricola e a quelle a essa connesse, con il tempo eventualmente dedicato ad attività lavorative extra agricole.
Per il riconoscimento della qualifica dì imprenditore agricolo professionale, l'imprenditore deve ricavare dall'esercizio dell'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro; tale percentuale è ridotta al 25% per coloro che operano in zone svantaggiate.