Le fattorie didattiche sono imprese agricole tradizionali, che svolgono, oltre alle consuete attività agricole e zootecniche, anche un’intensa attività educativa, svolta in apposite strutture, da personale qualificato e sempre proporzionale alla quantità dei visitatori ricevuti.
Le attività delle fattorie didattiche sono finalizzare a:
- diffondere la conoscenza del patrimonio rurale, dell’agricoltura e dei suoi prodotti, in un pubblico indifferenziato, composto in buona parte da giovani in età scolare
-
educare al consumo responsabile e allo sviluppo sostenibile, al rispetto dei cicli biologici animali e vegetali, alla diffusione dei prodotti tipici e alla tutela dell’ambiente.
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Se si somministrano alimenti e bevande è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Decreto ministeriale 17/12/1992, n. 564.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
La Legge regionale 02/11/2006 n. 14 e il Regolamento regionale 14/11/2017 definiscono le caratteristiche che devono possedere i locali destinati all'esercizio dell'attività. Il Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 definisce i requisiti per realizzare correttamente i locali per la preparazione, la somministrazione e la degustazione di pasti, bevande e prodotti aziendali.
Approfondimenti
I criteri e i limiti per la somministrazione di alimenti e bevande sono definiti dal Regolamento regionale 14/11/2017, art. 5.
Se si somministrano alimenti e bevande occorre presentare notifica sanitaria.
In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare le disposizioni di cui al Regolamento regionale 14/11/2017, art. 10 e art. 13 e i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.