Se l’assegnatario di un alloggio destinato a servizio abitativo pubblico lascia il nucleo familiare o trasferisce la residenza per
- separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, di scioglimento dell'unione civile
- separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale o di nullità dell'unione civile
- decesso
nel contratto di locazione subentrano i componenti del nucleo familiare (Legge regionale 06/08/1999, n. 12, art. 12).
In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell’assegnazione l’altro coniuge.
In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine:
- coniuge o parte di unione civile o conviventi di fatto
- figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi
- ascendenti
- discendenti
- collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge
- persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge.
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 15:07.55