Sono impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato (installazione sotto il piano campagna e mancanza della diretta e visiva ispezionabilità), oppure composte da contenitori-distributori fuori terra.
Questi impianti devono essere:
- completi di erogatore
- di tipo omologato in base alla normativa vigente
- ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo
- destinati al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà od oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione.
Sono escluse le attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo.
Gli impianti per il rifornimento di natanti e di aeromobili ad uso privato sono autorizzati alle stesse condizioni (Legge regionale 02/04/2001, n. 8, art. 21-bis).
Per questi impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Approfondimenti
È consentito installare e utilizzare i contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C solo per il rifornimento di macchine ed auto all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili. Occorre inoltre rispettare le condizioni stabilite dal Decreto ministeriale 19/03/1990 per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada (Circolare ministeriale 09/03/1998, n. P322/4113).
Quando si presenta la la documentazione occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambiantale sono:
Per gli scarichi idrici
Relativamente allo scarico in fognatura:
- per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque di prima pioggia occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
- per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).
Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Per il rischio incendio
Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.
Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.
Per gli impianti installati lungo la viabilità ordinaria, in caso di installazione di nuovi impianti o di potenziamento di impianti stessi, l'esercizio è subordinato al preventivo collaudo (Legge Regionale 02/04/2001, n. 8, art. 22).
Il collaudo è effettuato mediante un'apposita commissione di cui devono far parte un rappresentante del Comune, che svolge funzioni di presidente, e un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
La commissione verifica l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e della prevenzione dagli incendi.