Detenzione e vendita animali

Detenzione e vendita animali

La detenzione e la vendita di animali prevedono il commercio di qualunque tipologia di questi ultimi, ad eccezione degli animali selvatici ed esotici (Legge 19/12/1975, n. 874).

La detenzione e vendita di animali può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività tra quelle elencate o deve avviarne una nuova (ad esempio esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita).

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Approfondimenti

Impatto acustico

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.

Registro di entrata ed uscita degli animali

Per i commercianti e i detentori di mammiferi è necessario possedere il registro di entrata e uscita degli animali che deve essere vidimato dal servizio veterinario dell'autorità sanitaria competente.

Detenzione di scorte di medicinali veterinari

Prima di presentare la domanda di autorizzazione è necessario possedere o richiedere l'autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali veterinari all'ASL. È anche possibile richiedere l'autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali veterinari insieme alla domanda di autorizzazione per l'avvio dell'attività.

Autorizzazione sanitaria per detenzione e vendita di animali

Per aprire un'attività di detenzione e vendita di animali (da compagnia, di affezione e ornamentali) è necessario ottenere,  l'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 08/02/1954, n. 320, art. 24.

In seguito all'ottenimento dell'autorizzazione, è necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività.

Per il commercio di cani e gatti è necessario dotarsi di apposito registro di carico/scarico come previsto dalla Legge regionale 21/10/1997, n. 34, vidimato dall'ASL.

Per il commercio di animali di specie esotiche è necessario presentare specifica domanda di autorizzazione sanitaria alla ASL, come previsto dalla Legge regionale 14/12/1990, n. 89, art. 5.
 

 

 

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 15:07.55